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1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;
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b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
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«14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».
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Art. 34.
(Nuove norme volte all'individuazione dei prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada).
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Art. 36.
(Nuove norme volte all'individuazione dei prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada).
| 1. Il presente articolo si applica a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.
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1. Identico.
| 2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1.
| 2. Identico.
| 3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere riportato un simbolo convenzionale di allarme che indichi l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.
| 3. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere inserito un apposito spazio, di facile individuazione, contenente messaggi che indichino l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.
| 4. Qualora le confezioni dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano di dimensioni troppo ridotte per riportare il simbolo di cui al comma 3, il medesimo è riportato in un cartoncino pieghevole, inserito all'interno della confezione, in modo che ne sia garantita la visibilità.
| 4. All'atto della dispensazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, il farmacista informa il paziente sulle interferenze del farmaco riguardo allo stile e alla qualità della guida.
| 5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro il 31 dicembre 2008.
| 5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
| 6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici indicati ai commi 1 e 2 confezionati prima del 31 dicembre 2008 è consentita fino al 31 dicembre 2009.
| 6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici indicati ai commi 1 e 2, confezionati prima del termine indicato al comma 5, è consentita fino alla data di scadenza.
| 7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2009 senza l'indicazione del simbolo di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione
| 7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo i termini di cui ai commi 5 e 6 senza l'inserzione dello spazio di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione
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all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.
| in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.
| 8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.
| 8. Identico.
| 9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro della salute può sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.
| 9. Identico.
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